Statuto

Art.1 – E’ costituita l’Associazione denominata l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI TERRITORIO EUGANEO-BASSA PADOVANA” intitolata all’Abate Stefano Piombin. L’Associazione è organismo spontaneo, libero e democratico, estraneo a collocazioni partitiche. Rappresenta una precisa risposta al bisogno di aggregazione per una democratica partecipazione alla vita culturale della Città di Monselice, Territorio Euganeo e Bassa Padovana.

Art.2 – Essa ha sede in Monselice (PD), via Ghiacciaia n. 9/11, presso il Museo Storico di Monselice della “Collezione Giuseppe Ruzzante”.

Art.3 – L’Associazione ha gli scopi di: a) promuovere iniziative dirette a sensibilizzare cittadini e istituzioni alla ricognizione, salvaguardia, tutela del patrimonio culturale della Città di Monselice, del Territorio Euganeo e della Bassa Padovana; b) promuovere iniziative dirette alla costituzione di realtà museali in Monselice,Territorio Euganeo e Bassa Padovana, anche attraverso attività socio-culturali destinate a renderle vive con visite didattico-culturali dirette a favorire il confronto/arricchimento delle conoscenze culturali dei cittadini; c) promuovere e adottare iniziative culturali, per promuovere le formazioni sociali, per vivificare una più ricca articolazione della democrazia e della partecipazione, per superare ogni tipo di cultura dell’emarginazione e per rafforzare i valori di convivenza civile e solidarietà umana.

Art. 4 – L’Associazione non ha scopi di lucro. Non intende avere per oggetto principale od esclusivo l’esercizio di attività commerciali.

Art. 5 – Il patrimonio è costituito: – da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; – da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate sono costituite: – dalle quote annuali di adesione dei soci; – da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.

Art. 6 – L’esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio Direttivo propone il bilancio consuntivo ed entro il 28 febbraio il bilancio preventivo.

Art. 7 – Sono soci le persone maggiorenni ed Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto di ammissione, la quota che verrà annualmente stabilita. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno e che non avranno versato la quota annuale di associazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, saranno considerati decaduti. Ogni prestazione effettuata dai soci per conto dell’Associazione è a titolo di volontariato e pertanto non può costituire, in ogni caso, titolo per pretendere eventuali emolumenti. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o per indegnità. La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo: l’indegnità è sancita dall’Assemblea dei Soci.

Art. 8 – L’Associazione ha un registro dei Soci Onorari che viene aggiornato di una unità annuale a discrezione del Presidente, con parere consultivo del Consiglio Direttivo. Nell’albo dei soci onorari sono iscritte personalità che hanno dimostrato particolari e distinte attuazioni degli scopi dell’Art. 3. I soci onorari sono esenti dalla quota di iscrizione.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo si compone di 7 (sette) membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, in seno alla stessa, per la durata di tre anni. La carica di membro del C.D. è incompatibile con ogni carica politica. Pertanto, il socio eletto, deve optare entro 20 (venti) giorni dalla nomina. In difetto di opzione, decade dalla nomina di membro del C.D. Al C.D. spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il C.D. nomina, in suo seno, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Ogni prestazione effettuata dal C.D., per conto dell’Associazione, è a titolo di volontariato e pertanto non può costituire, in ogni caso, titolo per pretendere eventuali emolumenti. Il C.D. si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno la maggioranza dei membri o quando ne è fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci effettivi, ed in ogni caso almeno tre volte l’anno, per redigerne il consuntivo e preventivo, per stabilire l’ammontare della quota sociale. Le deliberazioni sono valide quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: – c’è la presenza effettiva della maggioranza dei membri; c’è il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tenendo conto che, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Di tutte le riunioni del C.D. sono redatti i relativi verbali, a cura del segretario, su apposito registro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Il Presidente del C.D. ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, dell’Associazione; in caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Al Presidente, o al Vice Presidente, spetta l’esecuzione degli atti dell’Assemblea e del C.D. Salvo il Presidente, od il Vice Presidente o socio dal primo delegato, nessun membro del C.D., né alcun socio, sono comunque legittimati ad esprimere l’Associazione, neppure in qualità di portavoce.

Art. 11 – Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci: – quando lo ritiene necessario od opportuno; – quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei soci; – in ogni caso, per l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo, per l’approvazione delle direttive generali che il C.D. deve eseguire, per la nomina dei componenti il C.D. e del Collegio dei Revisori, per le modifiche dello Statuto e/o dell’atto costitutivo. La convocazione va fatta per iscritto, a cura del Presidente, a ciascun socio, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione. Il luogo della riunione è la sede dell’Associazione, ovvero altro luogo, purché, in ogni caso, ciò sia specificato nella lettera di convocazione. Hanno diritto di voto e interverranno in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. Presiede l’Assemblea dei Soci il Presidente del C.D. Il Segretario è nominato, anche di volta in volta, in seno all’Assemblea. Ciascun socio può farsi rappresentare, mediante delega, da altro socio, il quale può rappresentare un solo socio per volta. Per la validità delle delibere dell’Assemblea si rinvia all’Art. 21 del vigente Codice Civile. Di ogni riunione dell’Assemblea dei Soci si redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori, composto di tre membri, non componenti il C.D., di nomina Assembleare, in seno alla stessa, a durata triennale, accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e redige una relazione ai bilanci e al conto consuntivo.

Art. 13 – L’Associazione ha durata illimitata. Essa si scioglie per volontà dell’Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dal Codice Civile. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina un liquidatore che, pagati tutti i debiti dell’Associazione, provvede a destinare l’eventuale residuo patrimoniale in beneficenza secondo le modalità stabilite dall’Assemblea dei Soci.